IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  «Nuove  norme  sul
procedimento amministrativo»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419  e,  in
particolare, l'articolo  13,  lettera  f),  che  stabilisce  che  nel
procedere  alla  revisione  degli  statuti  degli  enti  i   compensi
spettanti ai componenti degli organi di  amministrazione  ordinari  o
straordinari sono determinati con decreto del Ministro competente  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica  «sulla  base  di  eventuali  direttive  del
Presidente del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica», in particolare l'articolo 1; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  recante
«Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma  32,  della
legge 24 dicembre 1993, n.  537,  in  materia  di  trasformazione  in
persone giuridiche private di enti gestori di forme  obbligatorie  di
previdenza e assistenza»; 
  Visto il decreto legislativo 10  febbraio  1996,  n.  103,  recante
«Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma  25,  della
legge 8 agosto 1995, n.  335,  in  materia  di  tutela  previdenziale
obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma  di  libera
professione»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», in particolare, l'articolo 1,
comma 183; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», in particolare l'articolo  1,
commi da 590 a 602; 
  Visto l'articolo 1, comma 596 dell'articolo 1 della citata legge 27
dicembre 2019, n. 160, che  stabilisce  «I  compensi,  i  gettoni  di
presenza ed ogni ulteriore emolumento, con  esclusione  dei  rimborsi
spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione  e  di
controllo ordinari o straordinari, degli enti e organismi di  cui  al
comma 590,  escluse  le  societa',  sono  stabiliti  da  parte  delle
amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti  organi
degli enti e organismi ai sensi delle vigenti disposizioni di  legge,
statutarie e  regolamentari,  da  sottoporre  all'approvazione  delle
predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e gettoni  di
presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti  e
tariffe  fissati  con  decreto  del  presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
adottare entro cento ottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge»; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  del
9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  37  del  14
febbraio 2001, recante «Fissazione dei criteri per la  determinazione
dei compensi  dei  componenti  di  organi  di  amministrazione  e  di
controllo degli enti e organismi pubblici»; 
  Considerato di dover  delineare  un  quadro  decisionale  omogeneo,
adatto a sostenere la valutazione di tutte le fattispecie  sottoposte
all'esame, pur tenendo conto delle differenti tipologie,  funzioni  e
rilevanza di enti e organismi,  nonche'  delle  peculiari  componenti
soggettive,  ovvero  dei  profili  professionali  e   dei   requisiti
posseduti da coloro i quali sono destinati a ricoprire uno  specifico
incarico; 
  Ritenuto di dover stabilire appositi  criteri  basati  su  elementi
oggettivi desumibili dai documenti di  bilancio  e  dalle  discipline
ordinamentali dei singoli enti o organismi, che vengono aggregati per
la natura delle funzioni svolte e/o per la collocazione in un settore
omogeneo; 
  Considerato di dover,  altresi',  valutare  in  concreto  la  reale
valenza strategica dell'ente in un determinato contesto,  nonche'  il
livello  di  responsabilita'  e  i  requisiti   di   professionalita'
richiesti agli interessati; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato n. 761 del 27 aprile 2022; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Il  presente  regolamento  ha  la  finalita'  di  definire  una
disciplina organica  in  materia  di  procedure,  criteri,  limiti  e
tariffe da applicare nella determinazione dei compensi,  dei  gettoni
di presenza e  di  ogni  ulteriore  emolumento,  con  esclusione  dei
rimborsi   spese,   spettanti   ai   componenti   degli   organi   di
amministrazione e controllo, ordinari o straordinari,  degli  enti  e
organismi di cui all'articolo 2. 
  2. La disciplina di cui al  presente  regolamento  e'  ispirata  ai
seguenti principi: proporzionalita' in  relazione  alla  complessita'
dell'incarico; coerenza con la qualita' e quantita' della prestazione
richiesta; omogeneita' dei criteri di determinazione; rispetto  delle
specificita' di settore; trasparenza. 
  3. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento
non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in caso
di  nuovi  o  maggiori  oneri  si  applica  il  meccanismo   previsto
dall'articolo 4, comma 8. 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operato il rinvio. 
              - Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»: 
                «Art.  17.  (Regolamenti)  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del   decreto
          legislativo   29   ottobre   1999,   n.    419,    recante:
          «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
          norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59»: 
                «Art.   13.   (Revisione   statutaria)   -   1.    Le
          amministrazioni dello Stato  che  esercitano  la  vigilanza
          sugli enti pubblici cui  si  applica  il  presente  decreto
          promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente  dalle
          norme vigenti, la revisione  degli  statuti.  La  revisione
          adegua gli statuti stessi  alle  seguenti  norme  generali,
          regolatrici della materia: 
                  a)  attribuzione  di  poteri   di   programmazione,
          indirizzo e relativo controllo strategico: 
                    1) al presidente dell'ente, nei casi  in  cui  il
          carattere  monocratico   dell'organo   e'   adeguato   alla
          dimensione organizzativa e  finanziaria  o  rispondente  al
          prevalente  carattere  tecnico  dell'attivita'   svolta   o
          giustificato dall'inerenza  di  quest'ultima  a  competenze
          conferite a regioni o enti locali; 
                    2) in mancanza dei presupposti di cui al  n.  1),
          ad  un   organo   collegiale,   denominato   consiglio   di
          amministrazione,  presieduto  dal  presidente  dell'ente  e
          composto da un numero di membri variabile da due a otto, in
          relazione al rilievo ed  alle  dimensioni  organizzative  e
          finanziarie  dell'ente,   fatta   salva   l'ipotesi   della
          gratuita' degli incarichi; 
                  b)  previsione  della  nomina  dei  componenti  del
          consiglio di amministrazione  dell'ente,  con  decreto  del
          Ministro vigilante, tra esperti di  amministrazione  o  dei
          settori  di  attivita'   dell'ente,   con   esclusione   di
          rappresentanti  del  Ministero   vigilante   o   di   altre
          amministrazioni      pubbliche,      di      organizzazioni
          imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali; 
                  c) ridefinizione dei poteri  di  vigilanza  secondo
          criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente,
          ferma restando l'attribuzione  all'autorita'  di  vigilanza
          del  potere  di  approvazione  dei  bilanci  e  rendiconti,
          nonche', per gli enti finanziati in misura  prevalente  con
          trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione
          dei programmi di attivita'; 
                  d)  previsione,  quando  l'ente  operi  in  materia
          inerente  al  sistema  regionale  o  locale,  di  forme  di
          intervento degli enti territorialmente interessati, o della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          ovvero  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28  agosto  1998,  n.  281,  tali  comunque  da
          assicurare una adeguata presenza, negli organi  collegiali,
          di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza; 
                  e) eventuale attribuzione di compiti di definizione
          del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero
          di funzioni consultive, a organi assembleari,  composti  da
          esperti  designati  da  amministrazioni  e   organizzazioni
          direttamente interessate all'attivita'  dell'ente,  ovvero,
          per gli enti a vocazione scientifica o culturale,  composti
          in prevalenza da docenti o esperti del settore; 
                  f)  determinazione   del   compenso   eventualmente
          spettante ai componenti degli  organi  di  amministrazione,
          ordinari  o  straordinari,   con   decreto   del   Ministro
          competente, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  sulla  base  di
          eventuali  direttive  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri; determinazione, con analogo decreto,  di  gettoni
          di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo
          rimborso delle spese di missione; 
                  g) attribuzione al presidente dell'ente  di  poteri
          di rappresentanza esterna  e,  negli  enti  con  organo  di
          vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio
          di amministrazione; previsione, per i soli enti  di  grande
          rilievo  o  di   rilevante   dimensione   organizzativa   o
          finanziaria e fatta salva l'ipotesi della  gratuita'  degli
          incarichi, di un vicepresidente, designato tra i componenti
          del consiglio; 
                previsione che il presidente possa restare in carica,
          di norma,  il  tempo  corrispondente  a  non  piu'  di  due
          mandati; 
                  h) previsione di un collegio dei revisori  composto
          di tre membri, ovvero  cinque  per  gli  enti  di  notevole
          rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria,  uno  dei
          quali in  rappresentanza  di  autorita'  ministeriale  egli
          altri  scelti  tra  iscritti  al  registro   dei   revisori
          contabili  o  tra  persone   in   possesso   di   specifica
          professionalita'; previsione di un membro supplente, ovvero
          due  negli  enti   di   notevole   rilievo   o   dimensione
          organizzativa o finanziaria; 
                  i) esclusione del  direttore  generale  dal  novero
          degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonche'
          ad  altri  dirigenti  dell'ente,  di  poteri  coerenti   al
          principio di  distinzione  tra  attivita'  di  indirizzo  e
          attivita' di gestione, di  cui  al  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.   29,   e   successive   modificazioni;
          previsione della responsabilita' dei predetti dirigenti per
          il conseguimento dei risultati previsti  dal  consiglio  di
          amministrazione, o organo di vertice, con riferimento,  ove
          possibile,   all'assegnazione   delle   relative    risorse
          finanziarie (budget di  spesa)  predeterminate  nell'ambito
          del bilancio; 
                  l)   istituzione,   in   aggiunta   all'organo   di
          revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con
          i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 286; 
                  m) istituzione di un ufficio per le  relazioni  con
          il  pubblico,  ai  sensi  dell'articolo  12   del   decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni; 
                  n) determinazione del numero massimo  degli  uffici
          dirigenziali  e  dei  criteri  generali  di  organizzazione
          dell'ente,  in  coerenza  alle  esigenze   di   speditezza,
          efficienza   ed   efficacia   dell'azione   amministrativa,
          rinviando la disciplina dei residui profili  organizzativi,
          in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti
          interni,    eventualmente     soggetti     all'approvazione
          dell'autorita'  di  vigilanza,   ovvero   ad   altri   atti
          organizzativi; 
                  o) facolta' dell'ente di  adottare  regolamenti  di
          contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
          necessario, deroghe, anche in  materia  contrattuale,  alle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18
          dicembre  1979,  n.  696,  e  successive  modificazioni;  i
          predetti   regolamenti   sono   soggetti   all'approvazione
          dell'autorita' di vigilanza, di concerto  con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
                  p) previsione della  facolta'  di  attribuire,  per
          motivate   esigenze   ed   entro   un    limite    numerico
          predeterminato,  incarichi  di  collaborazione  ad  esperti
          delle materie di competenza istituzionale; 
                  q) previsione  delle  ipotesi  di  commissariamento
          dell'ente  e  dei  poteri  del  commissario  straordinario,
          nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli  enti
          di  notevole   rilievo   o   dimensione   organizzativa   e
          finanziaria, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri,  su   proposta   dell'autorita'   di   vigilanza;
          previsione,  per  i  soli  enti  di  notevole   rilievo   o
          dimensione organizzativa o finanziaria, della  possibilita'
          di nominare uno o piu' subcommissari; previsione di termini
          perentori di durata massima del commissariamento, a pena di
          scioglimento dell'ente. 
                2. Nella revisione di cui  al  comma  1,  sono  fatte
          salve le  specifiche  e  motivate  esigenze  connesse  alla
          natura ed all'attivita' di singoli  enti,  con  particolare
          riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria
          in funzione  della  prevalenza  delle  entrate  proprie  su
          quelle  attinenti  a  trasferimenti  a  carico  di  bilanci
          pubblici, nonche'  le  esigenze  specifiche  degli  enti  a
          struttura associativa, ai quali,  in  particolare,  non  si
          applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del  comma
          1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo
          comma si  applicano  solo  se  coerenti  con  la  natura  e
          l'attivita' dei singoli enti e per motivate esigenze  degli
          stessi. 
                3.  Agli  enti   di   cui   al   presente   articolo,
          relativamente ai quali  la  revisione  statutaria  non  sia
          intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con
          effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni: 
                  a) i  consigli  di  amministrazione  sono  sciolti,
          salvo che risultino composti in conformita' ai  criteri  di
          cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume,
          sino a che il regolamento non e' emanato e i  nuovi  organi
          non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria  e
          straordinaria,  salva  la  possibilita'  dell'autorita'  di
          vigilanza di nominare un commissario straordinario; 
                  b) i collegi dei  revisori,  ove  non  conformi  ai
          criteri di cui al comma 1, lettera h), sono  sciolti  e  le
          relative competenze sono esercitate, sino alla  nomina  del
          nuovo collegio, dai soli rappresentanti del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  e
          dell'autorita' di vigilanza, ove presenti, ovvero, in  caso
          contrario, dal solo presidente del collegio. 
                4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali
          la revisione statutaria risulti intervenuta alla  data  del
          30 giugno 2001, il funzionamento degli organi  preesistenti
          e'  prorogato  sino  alla  nomina  di   quelli   di   nuova
          istituzione.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, recante  «Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica»: 
                «Art. 1.  (Principi  di  coordinamento  e  ambito  di
          riferimento) - 1. Le amministrazioni  pubbliche  concorrono
          al  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica
          definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
          i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica. 
                2. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
                3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
                4. Le disposizioni recate dalla presente legge e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi  dell'articolo  117   della   Costituzione   e   sono
          finalizzate  alla  tutela   dell'unita'   economica   della
          Repubblica italiana, ai sensi  dell'articolo  120,  secondo
          comma, della Costituzione. 
                5. Le disposizioni della presente legge si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  183,  della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»: 
                «(Omissis). 
                183. Agli enti di diritto privato di cui  al  decreto
          legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,   e   al   decreto
          legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dall'anno
          2020 non si applicano le norme di contenimento delle  spese
          previste a carico degli altri soggetti inclusi  nell'elenco
          delle  amministrazioni   pubbliche   inserite   nel   conto
          economico consolidato, individuate dall'Istituto  nazionale
          di statistica ai sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196,  ferme  restando,  in  ogni
          caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia
          di personale. Alla compensazione degli  effetti  finanziari
          del presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento
          netto,  pari  a  12  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2020,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione del Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
          finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 590 a  602,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»: 
                «(Omissis). 
                590.  Ai   fini   di   una   maggiore   flessibilita'
          gestionale,  di  una  piu'   efficace   realizzazione   dei
          rispettivi obiettivi istituzionali e  di  un  miglioramento
          dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno  2020,
          agli enti e  agli  organismi,  anche  costituiti  in  forma
          societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge  31
          dicembre  2009,  n.  196,   ivi   comprese   le   autorita'
          indipendenti,  con  esclusione  degli  enti  del   Servizio
          sanitario nazionale, cessano  di  applicarsi  le  norme  in
          materia di contenimento e di riduzione della spesa  di  cui
          all'allegato A annesso alla  presente  legge.  Resta  ferma
          l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di
          spese di personale. 
                591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al
          comma 590 non possono effettuare spese  per  l'acquisto  di
          beni e servizi per un importo  superiore  al  valore  medio
          sostenuto  per  le  medesime   finalita'   negli   esercizi
          finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai  relativi
          rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui  al
          presente comma non si applica alle agenzie fiscali  di  cui
          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali
          resta fermo l'obbligo di versamento previsto  dall'articolo
          6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma  594.  A
          decorrere  dall'esercizio  2021,  alle  spese   di   natura
          corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano
          i vincoli di spesa di cui al presente comma. 
                592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa
          per l'acquisto di  beni  e  servizi  sono  individuate  con
          riferimento: 
                  a)  per  gli  enti  che  adottano  la  contabilita'
          finanziaria, alle corrispondenti voci,  rilevate  in  conto
          competenza, del piano  dei  conti  integrato  previsto  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132; 
                  b) per gli enti e gli  organismi  che  adottano  la
          contabilita' civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7)
          e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto
          secondo lo schema di cui  all'allegato  1  al  decreto  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  27  marzo  2013,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 86 del 12 aprile  2013.  Le  universita',  che
          adottano gli schemi di  bilancio  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          n. 19  del  14  gennaio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di
          bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo  periodo
          della presente lettera. 
                593. Fermo restando il principio  dell'equilibrio  di
          bilancio,  compatibilmente   con   le   disponibilita'   di
          bilancio,  il  superamento  del  limite  delle  spese   per
          acquisto  di  beni  e  servizi  di  cui  al  comma  591  e'
          consentito in presenza di  un  corrispondente  aumento  dei
          ricavi o  delle  entrate  accertate  in  ciascun  esercizio
          rispetto al valore relativo ai  ricavi  conseguiti  o  alle
          entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi
          o delle entrate puo'  essere  utilizzato  per  l'incremento
          delle  spese  per  beni  e   servizi   entro   il   termine
          dell'esercizio successivo a  quello  di  accertamento.  Non
          concorrono alla quantificazione delle entrate o dei  ricavi
          di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in
          conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di
          legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori,  a
          spese diverse  dall'acquisizione  di  beni  e  servizi.  Il
          superamento del limite di cui  al  comma  591  e'  altresi'
          consentito per le spese per l'acquisto di  beni  e  servizi
          del settore informatico finanziate con  il  PNRR,  nonche',
          nei  limiti  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,    per    l'acquisizione    di    servizi    cloud
          infrastrutturali. 
                594.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   degli
          obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi  di
          cui al comma 590, ivi comprese le  autorita'  indipendenti,
          versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun  anno  ad
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  un
          importo  pari  a  quanto  dovuto  nell'esercizio  2018   in
          applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla
          presente legge, incrementato del 10  per  cento.  L'INPS  e
          l'INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro
          il 30  giugno  di  ciascun  anno,  quanto  complessivamente
          dovuto  nell'anno  2018  in  ottemperanza  alle  norme   di
          contenimento  di  cui  al  medesimo  allegato  A.  Ai  fini
          dell'applicazione dell'incremento di cui al primo  periodo,
          e' fatta salva  la  disciplina  prevista  dall'articolo  1,
          comma  506,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e
          dall'articolo 1, comma  6,  del  decreto-legge  22  ottobre
          2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
          dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti  e  gli
          organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che
          regolamenta le procedure per la dichiarazione  dello  stato
          di  dissesto  o  del  commissariamento,  per   il   periodo
          strettamente  necessario  al  ripristino  degli   equilibri
          finanziari ed economico-patrimoniali, le somme  da  versare
          al  bilancio  dello  Stato,  secondo  quanto  disposto  nel
          presente comma, possono essere temporaneamente  accantonate
          in apposito fondo per essere versate alla conclusione della
          procedura di risanamento. 
                595. Nel caso in cui le  amministrazioni  di  cui  al
          comma 590  siano  interessate  da  processi  di  fusione  o
          accorpamento, il limite di spesa di cui  al  comma  591,  i
          ricavi o le entrate di cui al comma 593 e il versamento  di
          cui al comma 594 sono determinati nella  misura  pari  alla
          somma degli importi previsti per  ciascuna  amministrazione
          coinvolta nei citati processi. 
                596. I  compensi,  i  gettoni  di  presenza  ed  ogni
          ulteriore emolumento, con esclusione  dei  rimborsi  spese,
          spettanti ai componenti degli organi di  amministrazione  e
          di  controllo,  ordinari  o  straordinari,  degli  enti   e
          organismi di cui al comma 590, escluse  le  societa',  sono
          stabiliti da  parte  delle  amministrazioni  vigilanti,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          ovvero mediante deliberazioni dei competenti  organi  degli
          enti e organismi, ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di
          legge,   statutarie   e   regolamentari,   da    sottoporre
          all'approvazione delle predette amministrazioni  vigilanti.
          I  predetti  compensi  e  i  gettoni   di   presenza   sono
          determinati sulla base  di  procedure,  criteri,  limiti  e
          tariffe fissati con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
                597. La relazione degli organi deliberanti degli enti
          e degli organismi di cui al comma 590, presentata  in  sede
          di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in
          un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalita'
          attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600. 
                598. Ferma  restando  la  disciplina  in  materia  di
          responsabilita' amministrativa e contabile,  l'inosservanza
          di  quanto  disposto  dai  commi  591,  593,  594   e   595
          costituisce  illecito  disciplinare  del  responsabile  del
          servizio    amministrativo-finanziario.    In    caso    di
          inadempienza per piu'  di  un  esercizio,  i  compensi,  le
          indennita' ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi
          di amministrazione sono ridotti, per  il  restante  periodo
          del mandato, del 30 per cento rispetto all'ammontare  annuo
          risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi  sulla
          spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente. 
                599.  Il   rispetto   degli   adempimenti   e   delle
          prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 e'  verificato
          e asseverato dai rispettivi organi di controllo. 
                600. Restano fermi gli effetti  finanziari  derivanti
          dalle riduzioni dei  trasferimenti  erariali  dal  bilancio
          dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 590. 
                601. Le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non
          si applicano agli enti di cui  al  decreto  legislativo  30
          giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103, per i quali resta  in  vigore  l'articolo  1,
          comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
                602.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal   comma   2
          dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
          le disposizioni di cui  ai  commi  da  590  a  600  non  si
          applicano alle regioni, alle Province autonome di Trento  e
          di Bolzano, agli enti locali e ai loro  organismi  ed  enti
          strumentali come definiti dall'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro
          enti strumentali in forma societaria.». 
              -  La  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri 9 gennaio 2001, recante  «Fissazione  dei  criteri
          per la determinazione dei compensi dei componenti di organi
          di amministrazione e di controllo degli  enti  e  organismi
          pubblici», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del
          14 febbraio 2001.